Si comunica a tutti gli iscritti che, contrariamente a quanto mostrano di ritenere talune P.A., il primo aggiornamento quinquennale previsto dall’art. 98, comma 2, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. si rende obbligatorio entro la data del 15 maggio 2013 atteso che il predetto Dlgs 81/08 è entrato in vigore il 15 maggio 2008 e che, come è dato sapere, non ha alcun effetto retroattivo.
Tale assunto in relazione a quanto esposto nell’art. 98 comma 2 che dispone “Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.”
Ne consegue che il professionista con il solo possesso dell’attestato rilasciato ai sensi del Dlgs 494/96 è legittimato a partecipare per l’affidamento dell’incarico di coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori.
L’eventuale previsione nel bando o nell’avviso di affidamento di incarico “di essere in possesso dell’attestato di aggiornamento di cui al Dlgs 81/08” ovvero l’eventuale esclusione dalla gara di affidamento d’incarico del partecipante non in possesso del predetto attestato di aggiornamento equivale a violazione di una norma di legge, sicché si invitano tutti gli iscritti a segnalare a questo Ordine eventuali accertate anomalie.
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